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14-10-2016         Notiziario

Tessili - Piccola Industria: Ipotesi di accordo 12/10/2016

Il 12 ottobre 2016 tra  Uniontessile Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, e

Minimi retributivi

Sono previsti aumenti retributivi in tre tranches: aprile 2017, aprile 2018 e gennaio 2019:

Settore tessile, abbigliamento moda

Livello

Dal 01/04/2017

Dal 01/04/2018

Dal 01/01/2019

8

2.124,24

2.156,96

2.189,67

7

2.006,77

2.037,34

2.067,91

6

1.881,43

1.910,43

1.939,42

5

1.762,75

1.790,03

1.817,31

4

1.668,86

1.694,58

1.720,29

3 bis

1.631,29

1.656,29

1.681,29

3

1.593,76

1.618,04

1.642,32

2 bis

1.547,97

1.571,25

1.594,53

2

1.509,23

1.531,37

1.553,51

1

1.205,70

1.219,98

1.234,26

Calzature

Livello

Dal 01/04/2017

Dal 01/04/2018

Dal 01/01/2019

8

2.134,28

2.167,00

2.199,71

7

1.983,15

2.013,72

2.044,29

6

1.831,85

1.860,85

1.889,84

5

1.740,59

1.767,87

1.795,15

4

1.669,11

1.694,83

1.720,54

3S

1.631,29

1.656,29

1.681,29

3

1.593,98

1.618,26

1.642,54

2S

1.548,03

1.571,31

1.594,59

2

1.509,41

1.531,55

1.553,69

1

1.205,25

1.219,53

1.233,81

Pelli e cuoio

Livello

Dal 01/04/2017

Dal 01/04/2018

Dal 01/01/2019

6 Q

2.025,66

2.058,03

2.090,39

6

2.025,66

2.058,03

2.090,39

5

1.835,43

1.865,48

1.895,54

4 S

1.716,08

1.743,82

1.771,56

4

1.669,36

1.695,22

1.721,09

3

1.602,46

1.627,46

1.652,46

2

1.518,16

1.541,28

1.564,40

1

1.205,83

1.220,28

1.234,73

Occhiali

Livello

Dal 01/04/2017

Dal 01/04/2018

Dal 01/01/2019

6Q

2.071,89

2.104,26

2.136,62

6

2.071,89

2.104,26

2.136,62

5

1.889,98

1.920,03

1.950,09

4S

1.750,43

1.778,17

1.805,91

4

1.673,56

1.699,42

1.725,29

3

1.599,01

1.624,01

1.649,01

2

1.510,18

1.533,30

1.556,42

1

1.204,72

1.219,17

1.233,62

Giocattoli

Livello

Dal 01/04/2017

Dal 01/04/2018

Dal 01/01/2019

7 Q

2.081,41

2.115,08

2.148,75

7

2.081,41

2.115,08

2.148,75

6

1.924,37

1.955,84

1.987,31

5

1.828,42

1.858,27

1.888,12

4 S

1.727,02

1.755,10

1.783,19

4

1.684,30

1.710,77

1.737,24

3

1.610,61

1.635,61

1.660,61

2

1.525,43

1.548,23

1.571,02

1

1.219,14

1.233,84

1.248,54

Penne, spazzole e pennelli

Livello

Dal 01/04/2017

Dal 01/04/2018

Dal 01/01/2019

8 Q

2.083,31

2.116,98

2.150,65

8

2.083,31

2.116,98

2.150,65

7

1.906,82

1.938,29

1.969,76

6

1.810,73

1.840,58

1.870,43

5

1.720,94

1.749,02

1.777,11

4

1.666,16

1.692,63

1.719,10

3

1.586,69

1.611,69

1.636,69

2

1.499,87

1.522,67

1.545,46

1

1.205,72

1.220,42

1.235,12

Elemento di garanzia retributiva

Dal 1° gennaio 2017: € 240 annui.

L'E.g.r. potrà essere utilizzato nell'istituzione di premi aziendali anche in adesione agli accordi territoriali sottoscritti in base all'Accordo interconfederale 26 luglio 2016 in materia di detassazione e welfare.

 

ritorna alle precedenti mansioni, dopo aver sostituito per almeno 6 mesi un assente con diritto alla conservazione del posto, mantiene il 50% della differenza retributiva (E.r.n. ed elementi collettivi aziendali).

Apprendistato

Nuova disciplina in vigore dal 01/12/2016

Limiti di età

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal 17° anno per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).

Durata

La durata non può essere superiore a 36 mesi.

Il periodo di apprendistato, per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti, è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel 3° o nel 4° livello.

Inquadramento e retribuzione

- primo periodo (non superiore a 12 mesi): due livelli sotto quello di destinazione finale;

- secondo periodo (non superiore a 12 mesi): un livello sotto quello di destinazione finale;

- terzo periodo (periodo residuo): inquadramento al livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al livello 2 o 2 bis saranno inquadrati al livello finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

Anzianità di servizio

Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche con riferimento agli aumenti periodici di anzianità (da corrispondere nelle misure previste dal livello di appartenenza).

Malattia

Spetta, nei limiti del periodo di comporto, un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dal c.c.n.l. per gli operai e gli impiegati.

Attività formativa

80/120 ore medie annue di formazione (comprensive dell'offerta formativa pubblica).

Preavviso

Nel caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato, il preavviso e la relativa indennità sono quelli previsti per i lavoratori qualificati.

Lavoro a tempo parziale

Disciplina in vigore dal 01/12/2016

Periodo di prova

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto la durata del periodo di prova deve essere calcolata in giornate lavorative, computando per ogni mese 22 giornate lavorative (26 nel caso di orario settimanale distribuito su 6 giorni) e per ogni settimana, rispettivamente, 5 giornate lavorative ovvero 6.

Clausole elastiche

Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e/o alla variazione in aumento della prestazione.

Tali clausole possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 giorni e, purché non richieste dal lavoratore, danno diritto ad una maggiorazione forfettaria del 15%.

La variazione della collocazione temporale e quella in aumento della prestazione è possibile entro un tetto massimo del 50% della durata dell'orario di lavoro contrattuale.

Nessuna maggiorazione spetta invece quando la variazione della collocazione temporale della prestazione sia stata richiesta dal lavoratore interessato.

Le clausole di cui sopra non trovano applicazione ai casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale dovuti a malattie oncologiche, per tutto il periodo durante il quale dette causali permangono.

Lavoro supplementare

Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente del 24% per comprendervi l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.

Malattia

In caso di part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi nell'arco di 30 mesi) viene proporzionalmente ridotto in relazione  giocattoli.

 


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