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01-08-2018         Scadenze Contrattuali

Commercio - Confesercenti: IV tranche Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari ad euro 290 sul IV livello lordi, suddivisibile in 18 quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo interessato (1 gennaio 2015 -30 giugno 2016).

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in quattro rate la prima rata di 80 euro con la retribuzione di gennaio 2017 la seconda rata di 80 euro con la retribuzione di novembre 2017 la terza rata di 80 euro con la retribuzione aprile 2018 e l'ultima rata di 50 euro con la retribuzione di agosto 2018.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico spettante.

Livelli

Importi *

dal 01.01.2017

dal 01.11.2017

dal 01.04.2018

dal 01.08.2018

Q

138,89

138,89

138,89

86,81

1

125,11

125,11

125,11

78,19

2

108,22

108,22

108,22

67,64

3

92,50

92,50

92,50

57,81

4

80,00

80,00

80,00

50,00

5

72,28

72,28

72,28

45,17

6

64,89

64,89

64,89

40,56

7

55,56

55,56

55,56

34,72

* Riparametrati redazionalmente.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale.

L' "una tantum" non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il t.f.r..

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. Pertanto le eventuali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di luglio 2016


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