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17-06-2016         Notiziario

Amministratori di Condominio (Cisal/Saci): Interpretazione integrativa 31/05/2016 e 07/06/2016

Interpretazione integrativa 31/05/2016: Disciplina delle "Trattenute per mancata prestazione"

Nel CCNL rinnovato per ciascuna regione è stata definita un'unica voce retributiva mensile, denominata Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile ("R.T.M.C.M."), comprensiva delle voci, prima distinte, di:

- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile,

- Elemento Perequativo Regionale,

- Indennità Mensile e Annuale di Mancata Contrattazione ("I.M.M.C." e "I.A.M.C"),

- Indennità Sostitutiva di Mensa.

- Monetizzazione di 48 ore di permessi annui retribuiti, previste nel previgente CCNL, con conseguente diritto del Lavoratore ad usufruire solo di corrispondenti permessi non retribuiti.

Nel precedente CCNL Amministratori, le "IMMC" e le "IAMC" erano ininfluenti nella determinazione dell'aliquota oraria e, quindi, nella composizione delle retribuzioni per ferie, tredicesima, festività, per straordinario e nella determinazione

Mentre nel rinnovato CCNL, essendo esse state conglobate nella Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile, sono utili pro-quota nelle retribuzioni differite, delle ferie, dello straordinario, delle competenze commisurate ad ore e nella determinazione del T.F.R.

Nel precedente CCNL Amministratori, in caso di godimento del Lavoratore di permessi/rol/par retribuiti, le IMMC e le IAMC erano erogate in base all'effettiva presenza al lavoro, mentre nel rinnovato CCNL, sono comprese nella R.T.M.C.M.

E' stata introdotta quindi la possibilità di trattenere le componenti ex I.M.M.G., I.A.M.C. e dell'Indennità Sostitutiva di Mensa, ora conglobate nella R.T.M.C.M., ogniqualvolta non vi fosse l'effettiva prestazione lavorativa.

Premesso tutto quanto sopra,, la Commissione Bilaterale emette la presente Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa dell'articolo 187 del CCNL "Amministratori".

A. in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore, al Lavoratore dovrà essere effettuata la trattenuta di cui al punto a) dell'art. 187 del CCNL, che si riporta.

"a) in caso di assenza retribuita o integrata dal datore (per malattia, infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio, sindacali, ecc.), l'azienda tratterrà le corrispondenti quote orarie riferite all'indennità contrattuale e all'indennità sostitutiva di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il t.f.r., conformemente alla seguente Tabella 6):

Tab. 6) Trattenuta oraria in caso di assenza retribuita o integrata dal datore

Periodo

Totale trattenuta oraria

Dal 1° marzo 2016

€ 1,25

Dal 1° settembre 2016

€ 1,40

Dal 1° settembre 2017 

€ 1,54

Dal 1° settembre 2018 

€ 1,69

Questa Commissione, anche per quanto precisato nelle Premesse, conferma che:

I.     rientrano nelle previsioni di cui alla Tabella 6) del presente punto "Trattenute per mancata prestazione", anche le assenze dovute per il godimento dei saldi di permessi/rol/par retribuiti, maturati dal Lavoratore nel precedente CCNL;

II. inoltre, tale trattenuta di cui alla Tabella 6) dovrà essere effettuata in occasione di ogni altra assenza che determini una retribuzione datoriale (per intero o per integrazione parziale). A titolo esemplificativo, si considerano le assenze per congedo matrimoniale, permessi elettorali ecc.

Dovranno essere invece escluse dalla trattenuta le assenze per maternità, per donazione sangue e ogni altra assenza che non preveda una retribuzione datoriale.

Le assenze per ferie (sia maturate nel CCNL Amministratori rinnovato sia negli anni precedenti) e/o per permessi/riposi compensativi conseguenti al lavoro straordinario o rarefazioni della Banca delle Ore, così come le assenze dovute per assemblee sindacali retribuite, essendo considerate "lavorate", non dovranno determinare alcuna voce di trattenuta ai sensi del presente paragrafo.

B. in caso di assenza non retribuita (per il godimento delle 48 ore di permesso non retribuito o per sciopero o per altri casi simili), al Lavoratore dovrà essere effettuata la trattenuta di cui al punto b) dell'art. 187 del CCNL, che si riporta.

"b) le parti, in ossequio al principio della corrispettività delle prestazioni (lavoro contro retribuzione) e dell'onnicomprensività della retribuzione nelle sue componenti (diretta, differita, in natura, a partecipazione, a provvigione, ecc.), coerentemente concordano che in caso di assenza o permesso non retribuito e di "mensilizzazione retributiva", si effettui la trattenuta dell'intera retribuzione (diretta, differita e quota t.f.r.), in modo da assicurare, all'atto della loro effettiva erogazione, la pienezza della retribuzione per ferie e tredicesima, nonché degli integrali accontonamenti del t.f.r. Pertanto, in caso di assenza/permesso non retribuiti, l'azienda tratterrà la corrispondente retribuzione oraria individuale del lavoratore, maggiorata del 24% (per i predetti riflessi sulle retribuzioni differite e il t.f.r.). "

Interpretazione integrativa 07/06/2016: Disciplina degli "Scatti di anzianità"

L'art. 188 del CCNL Amministratori rinnovato prevede 10 aumenti triennali della retribuzione per anzianità di servizio

In caso di prima applicazione del CCNL (o in caso di modifica del livello d'inquadramento del Lavoratore), il numero e l'importo degli scatti già maturati deve rimanere invariato, salvo il proporzionamento in tredicesimi, qualora il CCNL di provenienza fosse stato in quattordici mensilità. La differenza tra gli scatti da riconoscere al Lavoratore, calcolati negli importi del nuovo CCNL Amministratori, e l'eventuale importo da garantire, precedentemente maturato in altro CCNL o altra Scala Classificatoria, dovrà essere riconosciuta a titolo di "anticipo futuri scatti", assorbibile solo all'atto della maturazione degli scatti successivi, assicurando così l'intera possibilità di progressione contrattuale degli aumenti periodici d'anzianità.

Per l'applicazione della disciplina in sede di passaggio contrattuale o di modifica della Scala Classificatoria, sono necessarie alcune operazioni di allineamento tra previsioni eterogenee sugli scatti, che potrebbero risultare difficili nel loro controllo finale, potendo causare così eventuali errori.

Premesso tutto quanto sopra, questa Commissione Bilaterale emette la presente Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa dell'articolo 188 del CCNL "Amministratori".

La Commissione Bilaterale conferma che, come previsto dall'art. 188 del CCNL, in caso di passaggio contrattuale o in caso di cambio di livello conseguente a rinnovo di CCNL, con rimodulazione della Scala Classificatoria, il numero degli scatti già maturati dal Lavoratore e il loro importo dovrà rimanere invariato, salvo l'eventuale proporzionamento in tredicesimi, in caso di provenienza da CCNL con quattordici mensilità.

Qualora l'importo da riconoscere al Lavoratore non corrisponda all'importo calcolato con l'applicazione degli scatti previsti dal CCNL "Amministratori" rinnovato, si dovrà continuare ad erogare il numero e l'importo già maturato dal Lavoratore prima del passaggio/rinnovo di CCNL, a titolo di "scatti pregressi".

All'atto della maturazione degli scatti restanti, dovranno essere riconosciuti i nuovi aumenti periodici d'anzianità nei valori previsti dall'art. 188 del CCNL.

Il numero complessivo degli scatti scatti, pregressi" e "scatti futuri") non potrà essere superiore a 10.

Ai fini del presente punto, per "scatti pregressi" s'intendono il numero e l'importo degli scatti maturati nel precedente CCNL o Scala Classificatoria mentre, per "scatti futuri" s'intendono quelli che saranno riconosciuti alle scadenze contrattuali previste, nei valori in quel momento in essere.

Per maggiore chiarezza, questa Commissione consiglia di esporre nel cedolino paga, in distinte posizioni, gli scatti precedentemente maturati dal Lavoratore (con voce "scatti pregressi") e quelli riconosciuti nel corso di applicazione del CCNL "Amministratori" del 28 gennaio 2016 (con voce "scatti maturati").

Nel caso in cui nel precedente CCNL la decorrenza degli scatti fosse stata biennale, a differenza di quella triennale del CCNL "Amministratori" del 28 gennaio 2016, la determinazione della prima scadenza biennale o triennale sarà effettuata con il criterio di prevalenza: se nel precedente CCNL il Lavoratore ha lavorato oltre 12 mesi dalla prima o precedente decorrenza, al compiersi del biennio dovrà essere riconosciuto lo scatto con i valori previsti dal nuovo CCNL; viceversa, lo scatto dovrà essere riconosciuto dal compiersi del triennio.


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